Manoscritto del 1598
A Edimburgo, il 28° giorno di Dicembre, l’anno di Dio Mille e Cinquecento
Novantotto.
Statuti e ordinanze che devono
osservare tutti i maestri
muratori di questo regno,
emanati da William
Shaw, Maestro
delle Opere di
Sua Maestà (il
re Giacomo
VI) e
Sorvegliante
Generale del mestiere,
col consenso dei maestri.
Traduzione di ALC
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Essi osserveranno e guarderanno tutte le ordinanze precedentemente emanate dai loro predecessori, concernenti i privilegi del loro mestiere, e in particolare saranno sinceri gli uni con gli altri e vivranno insieme nella carità poiché sono diventati per giuramento fratelli e compagni del mestiere.
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Obbediranno ai loro sorveglianti, diaconi e maestri per tutto ciò che concerne il mestiere.
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Saranno onesti, fedeli e diligenti nello svolgere le loro mansioni, e si condurranno con dirittura verso i maestri o i proprietari delle opere che intraprenderanno, che siano pagati a opra o alloggiati e nutriti o pagati a settimana.
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Nessuno intraprenderà un’opera, grande o piccola, se non è capace di eseguirla con competenza, sotto pena di un’ammenda di quaranta lire o di un quarto del valore dell’opera, senza pregiudizio del danno e delle penali da pagare ai proprietari dell’opera, secondo la stima e il giudizio del Sorvegliante Generale, o in sua assenza secondo la stima dei sorveglianti, diaconi e maestri della contea ove l’opera è in costruzione.
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Nessun maestro prenderà il lavoro di un altro, dopo che costui si sia accordato col proprietario dell’opera, che fosse un contratto scritto, un accordo con caparra o un accordo verbale, sotto pena di un’ammenda di quaranta lire.
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Nessun maestro riprenderà un’opera alla quale altri maestri abbiano lavorato, finché chi lo ha preceduto non abbia ricevuto il salario del lavoro compiuto, sotto pena della medesima ammenda.
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In ogni loggia nella quale i muratori sono ripartiti, si sceglierà ed eleggerà ogni anno un sorvegliante che abbia cura di questa loggia, e ciò col suffragio dei maestri delle logge e col consenso del loro Sorvegliante Generale, se è presente. Altrimenti lo si informerà che per l’annata è stato eletto un sorvegliante, affinché gli possa inviare le sue direttive.
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Nessun maestro prenderà più di tre apprendisti in vita sua, se non col consenso speciale di tutti i sorveglianti, diaconi e maestri della contea ove abita l’apprendista che vuol prendere in più.
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Nessun maestro prenderà o si legherà un apprendista per meno di sette anni, e di più non gli sarà permesso fare di questo apprendista un fratello e compagno del mestiere se questi non avrà servito altri sette anni dopo la fine del suo apprendistato, salvo dispensa speciale accordata dai sorveglianti, diaconi e maestri riuniti per giudicarne, e dopo che si siano sufficientemente provati il valore, la qualificazione e l’abilità di colui che desidera essere fatto compagno del mestiere; questo sotto pena di quaranta lire, da far ricadere su colui che sarà stato fatto compagno del mestiere contravvenendo a questa ordinanza, senza pregidizio delle pene che gli potranno essere inflitte dalla loggia alla quale appartiene.
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Non sarà permesso ad alcun maestro di vendere il suo apprendista a un altro maestro, né di liberarsi con una somma di denaro dagli anni di apprendistato che deve all’apprendista stesso, sotto pena di un’ammenda di quaranta lire.
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Nessun maestro riceverà un apprendista senza informarne il sorvegliante della loggia alla quale appartiene, in modo che il nome dell’apprendista e il giorno della sua ricezione possano essere debitamente registrati.
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Nessun apprendista sarà introdotto senza che sia rispettata la medesima regola, come dire che la sua introduzione sarà registrata.
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Nessun maestro o compagno del mestiere sarà ricevuto o ammesso, se non alla presenza di sei maestri e di due apprendisti introdotti, il sorvegliante della loggia essendo uno dei sei; il giorno della ricezione di detto compagno del mestiere o maestro sarà debitamente registrato, e il suo nome e il suo marchio saranno iscritti nel libro coi nomi dei sei che l’hanno ammesso e quelli degli apprendisti introdotti; i nomi degli istruttori che si devono scegliere per ciascun recipiendario daranno ugualmente iscritti nel libro. Tutto ciò a condizione che nessun uomo sia ammesso senza che si sia esaminata e sufficientemente provata la sua abilità e il suo
valore nel mestiere al quale è chiamato. -
Nessun maestro lavorerà ad alcuna opera di muratoria sotto l’autorità o la direzione di un altro uomo del mestiere avendo preso in carico un’opera di muratoria.
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Nessun maestro o compagno del mestiere accoglierà un cowan (muratore a secco) per lavorare con lui, né lascerà che alcuno dei suoi aiutanti lavori con dei cowans, sotto pena di un’ammenda di venti lire ogni volta che qualcuno contravverrà a questa regola.
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Non sarà permesso a un apprendista introdotto di intraprendere per un proprietario un lavoro o un’opera di un valore superiore alle dieci lire, sotto pena di un’ammenda di venti lire, e dopo aver eseguito questo lavoro non ne intraprenderà altri senza il permesso dei maestri o del sorvegliante del circondario.
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Se qualche contestazione, litigio o dissenso nasce fra dei maestri, degli aiutanti o degli apprendisti introdotti, che le parti convengano e facciano conoscere la causa del loro litigio ai sorveglianti e ai diaconi della loro loggia entro il termine delle ventiquattro ore, sotto pena di un’ammenda di dieci lire, di modo che possano essere riconciliati e messi d’accordo e che le loro contese possano essere appianate dai sorveglianti, diaconi e maestri. Se avviene che una delle parti si intestardisce e si ostina, saranno esclusi dai privilegi della loro loggia e non sarà più permesso loro di lavorarvi finché non verranno a resipiscenza davanti ai sorveglianti, ai diaconi e ai maestri, come si è detto.
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Tutti i maestri, imprenditori d’opere, veglieranno a che le impalcature e le passerelle siano solidamente installate e disposte, in modo che nessuna persona impiegata all’opera risulti ferita per la loro negligenza ed incuria, sotto pena di essere privati del diritto di lavorare come maestri incaricati di opere, e di essere condannati per il resto dei loro giorni a lavorare sotto gli ordini di un altro maestro principale incaricato di opera.
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Nessun maestro accoglierà o impiegherà l’apprendista o l’aiutante di un altro maestro, che sia fuggito dal servizio di questo maestro o se l’ha accolto, non lo terrà con sé quando sarà informato della sua situazione, sotto pena di un’ammenda di quaranta lire.
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Tutte le persone appartenenti al mestiere di muratore si riuniranno a tempo e luogo debitamente annunciati, sotto pena di un’ammenda di dieci lire.
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Tutti i maestri che saranno stati convocati ad una assemblea o riunione presteranno il giuramento solenne di niente nascondere o dissimulare delle colpe o mancanze che avranno potuto commettere gli uni verso gli altri; né delle colpe o mancanze che sapranno che tal uomo del mestiere abbia potuto commettere verso i proprietari delle opere delle quali sono incaricati, sotto pena di una ammenda di dieci lire da imporre su coloro che avranno dissimulato tali colpe.
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Si ordina che tutte le ammende previste qui sopra siano imposte sui delinquenti e contravventori a queste ordinanze dai sorveglianti, diaconi e maestri delle logge ai quali appartengono i colpevoli, e che il ricavato sia destinato ad un uso pio secondo l’avviso e la coscienza delle persone suddette. E al fine che queste ordinanza siano eseguite ed osservate quali esse sono state emanate, tutti i maestri riuniti nel giorno precedentemente indicato si impegnano e si obbligano ad obbedir loro fedelmente. Per questa ragione il loro Sorvegliante Generale ha chiesto la loro sottoscrizione autografa, al fine che una copia autentica ne sia inviata a ciascuna loggia particolare di questo regno.
William SCHAW, Maestro delle Opere
Gli Statuti Shawultima modifica: 2008-12-12T10:15:00+01:00da
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